Nei numerosi casi in cui la presenza di un ostacolo, un dislivello o un rialzo sulla pavimentazione arrechi un danno alle persone o alle cose è logico pensare di chiedere il risarcimento dei danni subiti al soggetto su cui ricade materialmente l`obbligo di custodia. Ed infatti per principio generale sancito dall`art. 2051 cc incombe sul proprietario della cosa che ha in custodia un dovere di vigilanza volto a scongiurare tutte le possibili situazioni che possano presentarsi come idonee ad arrecare un danno. Il caso classico è, ad esempio, fornito da tutti quei casi in cui sull`asfalto è presente una buca o un dislivello su cui un soggetto cade riportando un danno fisico, o nei casi in cui durante il transito di un veicolo questi riporti un danno materiale a causa dell`eccessiva profondità della buca stessa o a causa dell`eccessivo dislivello presente sull`asfalto. Il Tribunale di Roma ha avuto modo di esprimersi in ordine alla responsabilità del condominio per danni dovuti a insidia e trabocchetto in seguito a dei danni fisici riportati da un soggetto che, non avvedendosi di un dislivello presente sul marciapiede condominiale su cui si trovava a transitare, cadeva in terra riportando danni permanenti. Il Tribunale si è espresso in maniera opinabile escludendo la responsabilità per le lesioni fisiche, in quanto ha ritenuto che ai fini della sussistenza della c.d. insidia da cui discende la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cc deve necessariamente sussistere un pericolo oggettivo che oltre a non essere visibile, deve rispondere ai requisiti di non prevedibilità ed inevitabilità (così Sent. Cass. n. 1214/84; e 5670/97), secondo i criteri di ordinaria diligenza. Pertanto qualora il soggetto conosca il tratto di strada dove si trovi a transitare (ad esempio poiché percorre abitualmente quel tratto di strada), non potrà invocare la responsabilità del proprietario in quanto il pericolo rappresentato dall`insidia, dal trabocchetto o comunque dall`ostacolo si presenta come percepibile secondo l`ordinaria diligenza e la dovuta cautela. Anche la Suprema Corte con una risalente pronuncia (la n. 2430/2004) ha statuito che qualora si accerti od emerga che il danneggiato abbia mantenuto un comportamento colposo, dovuto ad esempio a negligenza o ad imprudenza nel transito, ciò varrà ad escludere il nesso causale richiesto dall`art. 2051 tra la cosa e l`evento dannoso. Ai sensi dell`art. 2051 cc la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia ha natura oggettiva, ed incombe al danneggiato dare prova del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno subito; mentre il custode, ai fini della richiesta di esclusione della responsabilità, dovrà dimostrare l`esistenza del caso fortuito, ossia di un fattore imprevedibile e fuori dal suo controllo, tale da interrompere l`esistenza del nesso causale. Ad esempio, qualora a seguito di un evento atmosferico si crei un dissesto nella pavimentazione e nella sua immediatezza taluno subisca un danno a causa di una caduta accidentale, la responsabilità del custode andrà necessariamente esclusa, stante il brevissimo lasso di tempo tra la creazione della buca e la conoscenza in capo al custode, affinché intervenga con interventi di manutenzione o di segnalazione della buca stessa. Assume la qualità di custode in senso giuridico qualunque soggetto che abbia la titolarità della disponibilità effettiva e non occasionale disponibilità della cosa. Su di esso ricade il potere-dovere di vigilanza e di controllo sulle cose; e più precisamente colui che ha la disponibilità tanto giuridica quanto di fatto di una cosa. Pertanto è individuato come custode sia il proprietario della cosa, sia chi ne fruisce (come ad esempio chi ha noleggiato un`auto). Sul custode incombe l`obbligo di osservanza di tutte quelle misure che vanno oltre l`ordinaria diligenza nella detenzione; e spetta dunque a quest`ultimo il dovere di manutenzione e vigilanza sulla cosa affinché venga scongiurato il pericolo che possa arrecare ad altri un danno ingiusto. In definitiva ai fini della risarcibilità del danno derivante dalla cosa in custodia, assume grande rilievo la conoscenza o la conoscibilità da parte del danneggiato della presenza ostacoli, avvallamenti, buche o dislivelli sulla pavimentazione, tale che se questi percorre frequentemente il tratto di strada non può non rappresentarsi della presenza di ostacoli o pericoli sul tragitto. La prova del nesso causale da parte del danneggiato, che resta conditio sine qua non per la risarcibilità del danno, sarà più agevole qualora possa offrire prova della inconsapevolezza della presenza di dislivelli sulla pavimentazione. Dal lato opposto, il custode affinché possa andare esente da responsabilità deve dare prova del caso fortuito, oltre a dare dimostrazione di aver adottato tutte quelle misure idonee ad evitare la causazione di danni a cose o persone.